Proseguiamo l’analisi degli strumenti di Tutela Patrimoniale parlando di un istituto giuridico di origine anglosassone… il Trust.

Definizione e Disciplina del Trust

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone non regolamentato in Italia ma riconosciuto con la legge 364/89 che ratifica la convenzione dell’Aja del 1985.

L’art. 2 della Convenzione dell’Aja ci fornisce la definizione del Trust: “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto controllo di un trustee nell´interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

La caratteristica peculiare del Trust è dunque il trasferimento della proprietà di beni e/o diritti dal disponente al trustee a vantaggio di un beneficiario.

L’effetto segregativo del Trust è che il patrimonio conferito diventa patrimonio separato rispetto al patrimonio personale e quindi inattaccabile dai creditori personali e dai creditori del beneficiario.

Chi sono gli attori del Trust?

I protagonisti del Trust sono:

  • Il Disponente (settlor): persona fisica o giuridica che conferisce i propri beni nel Trust;
  • Il Trustee: persona fisica o giuridica (trust company) che diventa proprietaria e amministratrice dei beni trasferiti;
  • I Beneficiari: soggetti verso i quali il trustee è obbligato nella gestione dei beni conferiti nel Trust;
  • Il Guardiano: persona fisica (avvocato, commercialista, familiare…) o giuridica che vigila sull’operato del trustee verificandone la correttezza rispetto alle disposizioni impartite dal disponente.

Come si costituisce il Trust?

Il Trust viene costituito generalmente tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata; in caso di conferimento di beni immobili si rende necessario l’atto pubblico per la trascrizione dell’atto e la conseguente opponibilità ai terzi.

Per la costituzione è necessario predisporre l’Atto Istitutivo che conterrà tutte le disposizioni finalizzate a regolare la gestione del patrimonio conferito nel trust e i rapporti tra le varie figure coinvolte nell’operazione.

L’Atto Dispositivo, non necessariamente contestuale a quello esecutivo, è finalizzato al conferimento dei beni nel Trust.

Quante tipologie di Trust esistono?

Le principali tipologie di Trust sono due:

Trust con beneficiario: è costituito nell’interesse di un beneficiario specifico;

Trust di scopo: destinato al perseguimento di un fine specifico. E’ una tipologia particolarmente delicata, in quanto manca una delle figure “normali” del trust: il beneficiario. Nel diritto inglese è consentito solo in presenza di un Guardiano.

Altre tipologia di Trust molto diffuse sono il Trust Familiare (conferimento di beni nell’interesse di determinati familiari che in seguito ne acquisiranno la proprietà) e il Trust di Garanzia (che permette di creare un patrimonio separato rispetto al proprio da fornire in garanzia a determinati creditori).

In Italia il Trust è stato individuato come strumento utile per la tutela dei soggetti più deboli… con la legge sul “dopo di noi” (L. 112/2016) il trust con disposizione di beni a favore di persone affette da gravi disabilità è completamente esente da imposte di successione e donazione.

In cosa consiste l’effetto “segregativo” del Trust?

Il principale effetto che il trust produce è quello cd. Segregativo: i beni conferiti nel fondo in trust danno vita un patrimonio distinto, separato rispetto al patrimonio residuo del disponente, dei beneficiari e del trustee.

I beni conferiti nel Trust:

  • NON sono aggredibili dai creditori personali del disponente;
  • NON sono aggredibili dai creditori personali del trustee;
  • NON concorrono alla formazione della massa ereditaria qualora il trustee (persona fisica) muoia;
  • NON rientrano nel regime patrimoniale della famiglia del trustee (comunione dei beni del trustee persona fisica);
  • NON possono essere utilizzati dal trustee per suoi scopi personali e comunque diversi da quelli previsti nell’atto istitutivo.

 

I beni in trust, quindi, diventano quindi inaggredibili dai creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari: sul fondo in trust si crea una specie di schermo giuridico che li protegge dalle aggressioni dei creditori personali dei soggetti indicati

I beni in trust sono aggredibili solo dai creditori “del trust”, cioè coloro nei cui confronti il trustee abbia contratto obbligazioni in relazione all’amministrazione e gestione dei beni che gli sono stati trasferiti.

 

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