Iniziamo a conoscere gli strumenti di Protezione Patrimoniale con quello che l’ordinamento giuridico italiano pone a tutela della Famiglia: Il Fondo Patrimoniale.
Definizione e disciplina del Fondo Patrimoniale
L’istituto giuridico del fondo patrimoniale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto di famiglia del 1975 allo scopo di garantire stabilità economica ai componenti il nucleo familiare in linea con quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
E’ l’articolo 167 del Codice Civile a disciplinare il Fondo Patrimoniale:” ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Chi può costituire un Fondo Patrimoniale?
Il presupposto per la sua costituzione è l’esistenza della Famiglia legittima… a seguito della Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) le norme e leggi inerenti la famiglia vanno estese anche alle Unioni Civili, cioè alle coppie di individui dello stesso sesso. E’ esclusa invece la possibilità di costituzione del Fondo all’interno di “coppie di fatto” basate sulla semplice convivenza e sull’assenza di un’unione civile.
Come si costituisce il Fondo?
Il Fondo può essere costituito per:
- ATTO PUBBLICO: quindi con l’intervento di Notaio
- TESTAMENTO: atto con cui un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Essendo equiparato alle Convenzioni Matrimoniali, per essere opponibile ai terzi deve essere annotato a margine sul registro matrimoniale (entro 30 giorni) e TRASCRITTO sui registri immobiliari o mobiliari.
Cosa si può conferire nel Fondo?
Cosa può essere conferito nel Fondo Patrimoniale:
- Beni Immobili (casa, ufficio, fondaco/garage etc.);
- Beni mobili registrati (automobili, motociclette, navi, aeromobili, marchi, brevetti etc.);
- Titoli di Credito Nominativi (azioni, obbligazioni, titoli di stato etc.).
Sono esclusi quei beni mobili non registrati (denaro, gioielli, orologi etc.) che per loro natura (la proprietà si trasferisce semplicemente con il possesso) non sono idonei a costituire un vincolo per la tutela delle esigenze familiari.
Chi può costituire il Fondo?
- Entrambi i coniugi;
- Uno solo dei coniugi (in questo caso la Giurisprudenza ritiene necessaria l’accettazione da parte dell’altro coniuge);
- Un terzo (in questo caso i coniugi devono accettare entrambi);
- Un terzo per Testamento (è necessaria l’accettazione dell’eredità e rimane comunque il vincolo dell’esistenza del nucleo familiare).
Il Fondo è equiparato ad una Convenzione Matrimoniale al pari del regime naturale della Comunione dei Beni, della Separazione dei Beni o della Comunione Convenzionale ma a differenza di queste due ultime non sostituisce il regime patrimoniale ma vi si affianca prevendendo dei vincoli su determinati beni a sostegno della famiglia.
Per l’amministrazione dei beni conferiti nel Fondo il Legislatore ha stabilito che deve essere applicata la disciplina della Comunione Legale… quindi gli atti di ordinaria amministrazione (atti di conservazione del fondo, riscossione delle rendite e utilizzo dei frutti) devono necessariamente effettuati dai singoli soci disgiuntamente mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto che vengano compiuti congiuntamente dai coniugi.
In cosa consiste la protezione del Fondo?
Grazie al Fondo Patrimoniale si crea un vincolo di INESPROPRIABILITA’ dei beni da parte di coloro che vantino crediti nei confronti dei coniugi per motivi estranei alla Famiglia (art. 167 del Codice Civile).
E’ il caso del creditore di uno dei componenti della Famiglia per questioni aziendali o comunque legate all’attività professionale… Qualora invece il credito derivasse da esigenze familiari (mancato pagamento delle rette scolastiche del figlio, debiti per utenze domestiche etc..) i beni, seppur confluiti nel Fondo possono essere aggrediti.
Spetta comunque ai coniugi dimostrare che il credito di chi vuole aggredire i beni sia sorto per motivazioni estranee alla famiglia.
Quando viene a cessare il Fondo?
Il Fondo Patrimoniale cessa nel momento in cui viene a mancare il suo presupposto fondamentale… il VINCOLO FAMILIARE.
Le cause di cessazione posso essere:
Legali:
- Morte di uno dei coniugi o degli uniti civilmente
- Dichiarazione di morte presunta
- Divorzio
Convenzionali
- Consenso di entrambi i coniugi (in caso di minori è necessaria l’autorizzazione del Giudice)
Come per la costituzione del fondo patrimoniale, anche per lo scioglimento dello stesso deve darsi idonea pubblicità.
Questa si realizza attraverso l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio o dell’unione civile della sentenza di annullamento, o di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile (divorzio), o dell’accordo di scioglimento intervenuto tra i coniugi o tra gli uniti civilmente.
La mancanza dell’annotazione renderà lo scioglimento inopponibile ai terzi.
In presenza di beni immobili, lo scioglimento dovrà essere trascritto a margine della trascrizione relativa alla costituzione del fondo.